Servizi - Antonio Spurio Amministrazioni Condominiali - ASAI

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L’amministratore condominiale
agisce in nome e per conto dei condòmini ed ha responsabilità professionali ben precise, soprattutto alla luce della nuova Riforma del condominio. La Legge 220/12 C.c., all’art. 1130, definisce le sue competenze.
In quanto legale rappresentante dei condòmini egli deve:


1. eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale … e curare l’osservanza del regolamento di condominio;
2. disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune …;
3. riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni;
4. compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio;
5. eseguire gli adempimenti fiscali;
6. curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale…;
7. curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità;
8. conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione…;
9. fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
10. redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.  

È obbligatorio che la sua contabilità debba essere chiara e leggibile a tutti e debba essere messa a disposizione dei condòmini  in qualunque momento essa venga richiesta.

L’art. 1129 aggiunge:

• l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio;
• l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata.
• La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea...

L’amministratore non deve mai entrare in conflitto di interessi nei confronti dei condòmini.


 
 
 
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